Le misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni nel “decreto Lavoro”

a cura di Cesare Damiano, Maria Giovannone e Marilena Pavarelli

Con il c.d. decreto Lavoro (decreto legge del 4 maggio 2023 n. 48) il Governo ha introdotto nuove misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.
Come anticipato dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 32 del 1° maggio 2023, il provvedimento introduce misure volte a ridurre il cuneo fiscale, a contrastare la povertà e l’esclusione sociale – con particolare attenzione per le famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani – e a promuovere politiche attive del lavoro. Inoltre, è stata modificata la disciplina del contratto di lavoro a termine e sono stati previsti anche interventi urgenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni.
A tal riguardo, è il Capo II del provvedimento a riportare gli interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.
Nel dettaglio, il Capo II si apre con le modifiche apportate al Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008, di seguito TU), stabilendo in primis l’introduzione dell’obbligo datoriale di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria ogni qualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza, oltre che nei casi previsti dallo stesso TU. Il Legislatore ha dunque esteso l’obbligo di sorveglianza sanitaria a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, e non più ai soli casi indicati dal TU.
Il provvedimento interviene inoltre sulla disciplina relativa al medico competente, prevedendo l’obbligo in capo a quest’ultimo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, del cui contenuto dovrà tenere conto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.
Stabilito altresì che, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il medico competente debba comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto – in possesso dei relativi requisiti – per l’adempimento degli obblighi di legge durante l’intervallo temporale specificato.
In proposito, con l’interpello n. 25/I/0001768 del 23 febbraio 2006, il Ministero del Lavoro aveva già precisato che in caso di assenza per malattia o in altri impedimenti oggettivi del medico competente, a seguito dei quali potrebbe verificarsi la necessità della sua sostituzione, questa poteva avvenire ma solo su incarico del datore di lavoro ad altro medico. Il novellato art. 25 del TU adesso invece prevede espressamente che il sostituto lo debba sceglie il medico competente.
Estese anche alcune misure di tutela previste nel settore delle costruzioni ai lavoratori autonomi. Precisamente è stato disposto che i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, oltre ad utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del TU, devono anche utilizzare idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV del TU dedicato ai cantieri temporanei o mobili.
Previste pure modifiche in tema di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nello specifico, è stato disposto che l’Accordo Stato Regioni in attesa di adozione – che dovrà accorpare, rivisitare e modificare gli Accordi ad oggi vigenti – dovrà altresì garantire “il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”. Tale previsione nasce dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.
Novità anche in tema di attrezzature da lavoro. In primis in merito alle verifiche periodiche – a cui il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature (riportate nell’Allegato VII) per valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza – è stato stabilito che i soggetti privati abilitati acquistino la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondano direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente. È stata quindi riconosciuta la diretta titolarità del potere di effettuare le verifiche periodiche “successive” a soggetti privati abilitati, eliminando il primo periodo della norma, in cui era previsto che le ASL e l’ISPESL (ora INAIL) possano avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.
Sempre in argomento di attrezzature da lavoro, con specifico riferimento agli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso, è stato disposto che questi ultimi – oltre a dover sempre attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza – debbano altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati all’utilizzo. Pertanto, nella novellata disposizione la dichiarazione non è più solo a carico del datore di lavoro ma anche del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, l’attrezzatura da lavoro.
Infine, è stata inserita l’importante previsione dell’obbligo di formazione e addestramento specifico in capo al datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari (di cui all’art. 71, co. 7), al fine di garantirne l’utilizzo in modo idoneo e sicuro. Conseguenzialmente, in caso di violazione dell’obbligo formativo è stato previsto che il datore di lavoro incorrerà nella sanzione penale dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione.
Con il d.l. n. 48/2023 sono state introdotte, inoltre, disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva. Difatti, al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, è stato stabilito che gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Tali informazioni sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all’evasione od omissione contributiva.
Parallelamente, con l’obiettivo di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l’INL dovrà individuare un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall’INPS e dall’INAIL, sia impiegato sul territorio della Regione siciliana nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Facendo seguito a quanto emerso e condiviso nei mesi scorsi nel corso delle riunioni del Tavolo tecnico per la sicurezza sul lavoro istituito dal Ministero del Lavoro, con il provvedimento in esame sono state adottate misure volte a rafforzare la tutela prevenzionistica in abito scolastico attraverso interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, l’istituzione di un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, nonché l’estensione della tutela assicurativa Inail a tutte le attività di insegnamento-apprendimento.
Nello specifico, con l’istituzione del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, il Legislatore si è posto l’obbiettivo di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1 gennaio 2018, durante le attività formative.
Il Fondo avrà una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024.
I requisiti e le modalità per l’accesso al Fondo, nonché la quantificazione del sostegno erogato – che sarà cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto dall’Inail per gli assicurati – sono demandati ad un apposito decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 48/2023.
Per quanto concerne invece i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, è stata introdotta la precisazione che la loro progettazione deve essere coerente con il piano triennale dell’offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Queste ultime, per le predette finalità, devono individuare il docente coordinatore di progettazione.
Stabilito altresì che, con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, siano individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Rilevante è la previsione che le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza debbano integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione, ove siano indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi deve altresì essere fornita all’istituzione scolastica e allegata alla Convenzione.
Con riferimento al citato registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, il Legislatore ha disposto che la sua sezione speciale, a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro, debba consentire la condivisione – oltre delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza – anche delle informazioni attinenti alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa, nonchè all’esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e l’eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell’alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell’istruzione e del merito – rinominata “Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” – devono adesso assicurare anche l’interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Nel d.l. in commento trova conferma anche la previsione, già annunciata, dell’estensione della tutela assicurativa Inail (ex d.P.R. n. 1124/1965) agli studenti e al personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
Infatti, mentre per il personale docente negli anni scorsi sono stati fatti dei passi avanti per la tutela contro tutti i rischi lavorativi, compreso l’infortunio in itinere, sulla scorta della giurisprudenza e con i limiti di tale strumento, lo stesso percorso non è stato possibile per gli studenti che hanno continuato ad avere una tutela limitata solo a pochi e limitati rischi. Circostanza che ha determinato in quasi tutte le scuole l’attivazione di polizze assicurative private con oneri a carico delle famiglie.
Dunque, la modifica normativa prevista dal d.l. Lavoro dovrebbe chiarire definitivamente la portata della tutela assicurativa Inail per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, nonché superare la limitazione alla tutela degli alunni e studenti per le sole attività tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche.
Tuttavia, l’estensione, allo scopo di valutarne l’impatto, è stata prevista solo per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024.
Nello specifico, sono adesso comprese nell’assicurazione Inail le seguenti categorie:
a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonchè i preparatori;
f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.