Nomina del medico competente e valutazione dei rischi – Interpello n. 2/2023

La Commissione per gli interpelli ha risposto ad un quesito posto da Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (ANP) in tema di nomina del medico competente e valutazione dei rischi.
Precisamente, ANP ha avanzato istanza di interpello per sapere se il datore di lavoro ha l’obbligo di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria.
La Commissione per gli Interpelli – dopo aver richiamato le disposizioni del Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008) in tema di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e compiti del medico competente – in risposta ha ritenuto la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008.

Nello specifico, la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Precisato altresì che il medico competente, se nominato, deve collaborare alla valutazione dei rischi.