Formazione obbligatoria in materia di SSL erogata in modalità videoconferenza sincrona: la prassi di riferimento UNI/PdR 149:2023

di Cesare Damiano, Maria Giovannone e Marilena Pavarelli

La crisi pandemica ha sollecitato un fermento riformistico che finalmente ha investito anche la tematica della formazione obbligatoria in materia prevenzionistica che, sebbene opportunamente riformulata dagli Accordi Stato-Regioni del 2011 e del 2016, presenta ancora eccessivi formalismi burocratici che per nulla giovano alla effettiva capacità di modificare positivamente i comportamenti delle persone.

Invero, la formazione è spesso percepita dai datori di lavoro come un gravoso costo e dai lavoratori come un mero adempimento formale, inadeguato a far acquisire gli insegnamenti proposti. Inoltre, questioni rilevanti sono relative al numero delle ore e ad altri specifici contenuti – ancora insufficienti per alcuni settori o tipologie di rischio – o alla professionalità dei soggetti erogatori e dei docenti di attività formative, nonché alle metodologie didattiche impiegate.

Un segnale di attenzione alla materia è stato avvertito con le significative modifiche apportate prima dal c.d. decreto Fiscale (d.l. n. 146/2021 convertito dalla legge n. 215/2021.) e da ultimo dal c.d. decreto Lavoro (d.l. n. 48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023).

Il contesto emergenziale ha altresì offerto l’occasione per riflettere sulla possibilità di “allargare le maglie” della formazione obbligatoria mediante l’uso della tecnologia digitale, oltre i rigidi dettami posti dagli articoli 34 e 37 del Testo Unico (d.lgs. n. 81/2008) e dagli Accordi Stato-Regioni in materia, ove sia comunque possibile garantire l’interattività e la qualità dell’intervento formativo. Il riferimento è in particolare all’utilizzo prospettico della videoconferenza in modalità sincrona (mediante PC o tablet collegati in rete), che permetterebbe l’interazione tra docenti e allievi similmente a quanto avviene nella formazione in presenza, a condizione che siano rispettati, da parte dei soggetti formatori, determinati requisiti di carattere organizzativo, gestionale e tecnologico e nel pieno rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro e di protezione dei dati personali.

Difatti, nel periodo emergenziale, in cui erano vietate forme di aggregazione tra persone, il Ministro del Lavoro (con la nota del 28 aprile 2020 n. 7386) aveva chiarito – tenuto conto del particolare contesto e delle misure di distanziamento sociale finalizzate al contenimento della diffusione epidemica da Covid 19 – come fosse ammissibile, in via temporanea (e senza precisare per quanto tempo), lo svolgimento delle attività formative in materia prevenzionistica mediante la “videoconferenza in modalità sincrona”, con la sola eccezione dei moduli formativi caratterizzati dall’obbligo di addestramento pratico (ad esempio quelli previsti per gli addetti al primo soccorso).

Da ultimo, lo stesso Legislatore, in attesa dell’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni previsto dal c.d. decreto Fiscale, ha stabilito (con l’art. 9-bis della legge n. 52/2022 di conversione del d.l. n. 24/2022) che la formazione obbligatoria in materia di SSL possa essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

In attesa di una regolamentazione della videoconferenza per la formazione prevenzionistica, il 20 luglio 2023 è stata pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 149:2023 “Guida metodologica per l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogati in modalità videoconferenza sincrona”.

La prassi di riferimento UNI/PdR 149:2023 non ha valenza normativa, ma è un documento pubblicato da UNI (Ente Italiano di Normazione), che raccoglie prescrizioni relative a prassi condivise all’interno di un Accordo di collaborazione, sottoscritto il 18 maggio 2022, tra Inail e UNI.

Precisamente, il documento costituisce una guida metodologica, operativa e gestionale a carattere volontario a supporto di tutti i soggetti legittimati dalla legislazione vigente ad erogare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i quali intendono avvalersi della videoconferenza sincrona come modalità complementare, integrante o alternativa alla formazione in presenza, nel rispetto della legislazione stessa.

Come evidenziato nel punto 0.2 del documento, lo stesso non fa esplicito riferimento ai contenuti, articolazioni e specificità dei singoli corsi di formazione obbligatoria in materia di SSL, ma si riferisce esclusivamente agli aspetti metodologici, organizzativi e gestionali per l’erogazione in video conferenza sincrona, validi per qualsiasi corso su SSL erogabile in tale modalità. I soggetti formatori destinatari della prassi di riferimento devono in tutti i casi aggiornarsi costantemente sull’evoluzione del contesto legislativo di riferimento per i necessari adeguamenti e adempimenti.

Pertanto, quanto riportato nella prassi di riferimento UNI/PdR 149:2023 andrà applicato alla luce delle disposizioni in materia che il già menzionato Accordo Stato-Regioni di prossima adozione auspicabilmente riporterà.

D’altra parte, l’utilizzo della videoconferenza sincrona è tutt’altro che inedito nel vigente quadro regolatorio della formazione obbligatoria prevenzionistica. Difatti nell’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 è stato previso che “la previsione relativa alla verifica finale “in presenza” deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza”. Viene pertanto equiparata di fatto la presenza in aula alla videoconferenza. Anche il decreto ministeriale del 2 settembre 2021, sulla formazione antincendio, ha previsto espressamente (al punto 10) che la metodologia della videoconferenza si possa utilizzare per tutte le parti teoriche dei corsi antincendio e per i corsi di aggiornamento.

Tornando alla prassi di riferimento UNI 149:2023 – come riportato già nel testo liberamente disponibile fino al 9 aprile 2023 per la consultazione pubblica sul sito dell’UNI – dal punto di vista metodologico e concettuale i suoi contenuti sono strutturati come segue: nel punto 5 sono trattati alcuni aspetti di tipo organizzativo e gestionale che un soggetto formatore abilitato alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro dovrebbe tenere in considerazione per garantire l’efficacia e la qualità dei percorsi formativi erogati in VCS; nel punto 6 sono declinate le caratteristiche di carattere tecnologico e delle funzionalità minime delle piattaforme multimediali utilizzate dai soggetti formatori per veicolare in modo efficace i contenuti della formazione e per gestire in modo adeguato l’ambiente virtuale che caratterizza, nonché le caratteristiche delle postazioni degli utenti; nel punto 7, viene trattata la problematica relativa alla protezione dei dati personali, che il soggetto formatore deve assicurare, sia nella scelta della piattaforma da utilizzare che nella sua gestione durante il percorso formativo; nel punto 8 sono riportate alcune indicazioni di carattere operativo per la gestione dei corsi in video conferenza sincrona e le procedure da seguire a livello organizzativo e gestionale; nell’Appendice A (informativa) relativa a “Compiti, conoscenze e abilità per i profili di responsabile dei processi formativi, docente, tutor d’aula virtuale e tecnico esperto nella gestione della piattaforma multimediale”.

Infine, sempre in tema di erogazione della formazione in FAD sincrona (cioè con la metodologia della videoconferenza), si osserva che, nel contesto dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ha elaborato delle indicazioni (riportate nella nota n. 12255 del 14 aprile 2020 e condivise dai rappresentanti delle diverse Regioni) prevedono che le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona debbano ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza, e che, quindi, siano idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In questa direzione pare muoversi anche la Commissione consultiva permanente al cui vaglio sono le “Linee di indirizzo per la formazione in videoconferenza sincrona in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, che potrebbero costituire ulteriori valide indicazioni da far confluire nel nuovo Accordo Stato-Regioni al fine implementare l’utilizzo di tale modalità di erogazione.