Trasporto intermodale di rifiuti: chiarimenti sulle modalità di gestione della tratta stradale

Il Comitato Gestori ambientali, con la circolare n. 2 del 1° agosto 2023, ha fornito chiarimenti sul trasporto intermodale di rifiuti e in particolare sulle modalità di gestione della tratta stradale.

Nel dettaglio, la circolare ha confermato che la parte terminale su strada del trasporto intermodale di rifiuti può essere effettuata da impresa mediante un complesso veicolare composto da un trattore/motrice nella disponibilità di un’impresa diversa da quella che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, purché le imprese siano entrambe iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria di iscrizione e per i codici EER relativi ai rifiuti trasportati.

La medesima condizione può essere applicata anche per la parte iniziale su strada del trasporto intermodale di rifiuti e cioè il trasporto può iniziare con un complesso veicolare composto da un veicolo a motore (trattore o motrice) nella disponibilità di un’impresa diversa da quella che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato (semirimorchio o rimorchio).