Smart working: confermata la proroga del termine per i c.d. lavoratori fragili

La legge del 27 novembre 2023 n. 170 ha convertito con modifiche il decreto legge n. 132 del 29 settembre 2023.

In sede di conversione (art. 8) è stata confermata la proroga fino al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale, per i c.d. lavoratori fragili – cioè i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti  dalle  patologie  e condizioni individuate  dal  decreto  del  Ministro  della  salute  4 febbraio 2022 –  il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della  prestazione  lavorativa  in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Aggiunta invece la precisazione che il personale docente del sistema nazionale di istruzione, che svolge la prestazione in modalità agile, deve essere adibito ad attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa.

In tema di lavoro agile, si ricorda che il c.d. decreto Lavoro (d.l. n. 48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023) ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile – anche in assenza degli accordi individuali ma a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione – per le seguenti categorie di lavoratori:

  • i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore;
  • i lavoratori che sulla base delle valutazioni dei medici competenti risultino maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità.

Per queste ultime due categorie di lavoratori, fino al 31 dicembre 2023, la prestazione lavorativa in modalità agile potrà essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità degli stessi nel caso in cui non siano stati forniti dal datore di lavoro.