Nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working – Interpello n. 1/2023

La Commissione per gli interpelli ha risposto ad un quesito posto da Confcommercio – Imprese per l’Italia in tema di nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working.

Precisamente, Confcommercio – Imprese per l’Italia ha avanzato istanza di interpello per sapere se il datore di lavoro può continuare attivamente, nonostante il periodo pandemico e in relazione all’utilizzo sempre maggiore del “lavoro agile”, le attività di sorveglianza sanitaria. In particolare, è stato chiesto se sia possibile per il datore di lavoro individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working. La richiesta nasce con la finalità di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro.

In risposta la Commissione ha ritenuto che il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi.

Pertanto, la nomina di più medici competenti rientrerebbe nell’ambito delle previsioni che disciplinano lo svolgimento dell’attività del medico competente (art. 39 del d.lgs. n. 81/2008).

Precisato però che ogni medico competente verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente.

Infine, la Commissione ha evidenziato che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi previsti dal Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro (art. 29, co. 3, del d.lgs. n. 81/2008).