La tutela degli eventi lesivi accaduti a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni

In considerazione dei dubbi rappresentati da alcune Strutture in merito alla tutelabilità degli infortuni che potrebbero coinvolgere i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo, l’Inail con la circolare n. 23 del 1° giugno 2023 ha fornito relativi chiarimenti.

Precisamente, è stato evidenziato come sia rilevante dal punto di vista assicurativo il diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, che può evidentemente anche essere diverso da quello in cui opera normalmente in qualità di lavoratore.

Secondo l’Inail, trattandosi di figure necessarie nell’ambito del sistema di gestione della prevenzione

nei luoghi di lavoro, l’attività esercitata dai RLS è assimilabile all’attività lavorativa in quanto mira al conseguimento degli interessi di entrambe le parti del rapporto di lavoro svolgendo attività di supporto al datore di lavoro nella promozione degli interventi atti a garantire la salute e sicurezza nell’ambito dell’azienda. L’attività esercitata dai RLS, infatti, risponde anche all’interesse del datore di lavoro a che l’attività produttiva sia svolta attuando e migliorando la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro, finalità alla quale i RLS concorrono, anche in funzione di controllo, attraverso la loro partecipazione attiva e necessaria al sistema di gestione della prevenzione nell’azienda e nell’unità produttiva.

Nella circolare in oggetto è stato pertanto chiarito che, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il RLS è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assicurazione obbligatoria di tutti i lavoratori. Difatti, in assenza di una espressa e specifica previsione normativa, sono sorti dubbi in merito all’ambito di operatività della tutela assicurativa, posto che il Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria (art. 2 del d.P.R. n. 1124/1965) richiede che l’evento lesivo sia avvenuto in occasione di lavoro, vale a dire sia riferibile all’attività lavorativa.

A tal proposito nella circolare in esame è stato precisato che gli eventi lesivi accaduti ai RLS di azienda o di unità produttiva che occorrono nello svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa. Ne consegue la tutelabilità degli infortuni accaduti in occasione dell’attività di RLS, con applicazione dei principi generali in materia di assicurazione obbligatoria, che escludono la tutela soltanto se, nel caso concreto, si accerti l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento è riferibile al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore.

La circolare prosegue passando in rassegna i principali interventi giurisprudenziali in materia.

Precisato altresì che ai fini assicurativi il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) può essere esposto anche a rischi diversi da quelli propri dell’ambiente lavorativo aziendale nei quali opera come lavoratore subordinato. Mentre la particolarità dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo consiste nella circostanza che essi concorrono, attraverso l’esercizio delle loro funzioni all’attuazione e al miglioramento della sicurezza dell’intero sito produttivo ove operano, sito caratterizzato da maggiori e specifici rischi per la sicurezza dei lavoratori in virtù delle peculiari caratteristiche dell’ambiente di lavoro complessivamente considerato.

In conclusione, la circolare in commento fornisce precisazioni sul rischio assicurato e sull’oscillazione del tasso medio della posizione assicurativa per andamento infortunistico.