La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nelle aziende con diverse unità produttive – Interpello n. 4/2023

Con l’interpello n. 4 del 22 giugno 2023 la Commissione per gli interpelli ha risposto ad un quesito posto da COBAS – Lavoro Privato in merito alla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e precisamente all’interpretazione corretta dei commi 2 ed 8 dell’art. 47 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. n. 81/2008).

In particolare, è stato chiesto se – in riferimento alla previsione che in tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede?

È stato altresì chiesto se nel caso in cui la stessa azienda “supermercato”, occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre, con quali criteri devono essere individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda”.

In risposta all’istanza, la Commissione ha preliminarmente ricordato come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche.

Tanto premesso, la Commissione ha ritenuto che la normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.