La figura del preposto: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Con l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023 la Commissione per gli interpelli ha risposto a un quesito sulla figura del preposto, avanzato dalla Camera di Commercio di Modena.

Precisamente, quest’ultima ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito ai seguenti quesiti:

  • se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
    • se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione;
    • se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;
    • se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.

A tal riguardo, la Commissione ha rilevato che – dal combinato disposto degli articoli inerenti alla figura e alle attribuzioni del preposto (artt. 2, 18, 19, 37 3 55 del d.lgs. n. 81/2008) – sembrerebbe emergere la volontà del Legislatore di rafforzare il ruolo del preposto quale figura di garanzia, e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione. Secondo la stessa, dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore, le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.