Istituiti i due fondi previsti dal c.d. “decreto radiazioni ionizzanti”

La legge del 10 agosto 2023 n. 103 ha convertito il decreto legge n. 69 del 13 giugno 2023, che detta disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

In sede di conversione è stata confermata, con modificazioni, l’istituzione di due Fondi, presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria e negli ambienti chiusi, da parte delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. I due Fondi erano previsti dal c.d. decreto radiazioni ionizzanti (art.11 d.lgs. 101/2020), pertanto la loro istituzione dovrebbe sanare la procedura d’infrazione 2018/2044 (Caso Ares 2022).

Nello specifico sono stati costituiti:

  • un Fondo volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con appositi decreti, dovrà stabilire i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le aree prioritarie (art. 7);
  • un apposito Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare la progettazione e l’attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi, in particolare mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante, in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità dell’aria in ambienti chiusi (art. 8).