Indicazioni ispettive in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici

Con la circolare n. 2 del 25 ottobre 2023 l’INL ha fornito indicazioni operative in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Precisamente, la stessa circolare evidenzia come, a far data dal 1° luglio 2023, siano entrate in vigore la quasi totalità delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 36/2021 che ha riformato, fra l’altro, la disciplina del c.d. lavoro sportivo. Il Titolo V del predetto decreto – recentemente modificato dal d.lgs. n. 120/2023 – ha introdotto infatti importanti novità, su alcune delle quali l’INL ha ritenuto necessario fornire le indicazioni al personale ispettivo.

Gli aspetti su cui si è soffermato l’Ispettorato nella circolare n. 2/2023 sono: definizione di lavoratori sportivi; lavoro subordinato sportivo; rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici; rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo; prestazioni sportive dei volontari; lavoro sportivo e apprendistato; rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale e trattamento pensionistico e tributario.

Con specifico riferimento alla sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori, la circolare in commento ha richiamato l’art. 33 del d.lgs. n. 36/2021 secondo il quale, per tutto quanto non regolato dallo stesso decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, “in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva”.

L’attività sportiva dei lavoratori sportivi è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport. L’idoneità alla mansione, ove non riferita all’esercizio dell’attività sportiva, è rilasciata dal medico competente il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo.

Precisato anche che ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro si applicano le disposizioni dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, che prevede la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Inoltre, in mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. Pertanto, ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (la misura dei contributi dovuti per il finanziamento dell’indennità economica di malattia e per il finanziamento dell’indennità economica di maternità è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della L. n. 41/1986 e dall’art. 79 del D.Lgs. n. 151/2001).

Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano inoltre:

  • le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare (D.P.R. n. 797/1955 e d.l. n. 69/1988 convertito dalla legge n. 153/1988) con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • le tutele previste dalla NASPI, in relazione alla quale la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro è quella prevista dall’art. 2, commi 25 e 26, della L. n. 92/2012. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti invece al versamento dei contributi contributo addizionale e c.d. ticket di licenziamento (di cui all’art. 2, commi 28 e 31, della legge n. 92/2021).

Per quanto riguarda invece l’impiego di minori in attività sportive, l’INL ha precisato che restano ferme le disposizioni contenute nella legge n. 977/1967 e si prevede al riguardo l’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport per l’introduzione di ulteriori disposizioni a tutela della salute e della sicurezza dei minori “inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l’altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell’integrità fisica e morale dei giovani sportivi”.

Ai minori che praticano attività sportiva si applica altresì quanto previsto dal d.lgs. n. 39/2014 – recante attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – che, come noto, ha previsto l’obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale da parte soggetto che intenda “impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”.

Un apposito paragrafo della circolare n. 2/2023 è stato dedicato anche all’assicurazione contro gli infortuni, nel quale è stato evidenziato che l’art. 34 del d.lgs. n. 36/2021 stabilisce che i lavoratori subordinati sportivi, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. È inoltre demandata ad un apposito decreto del Ministro del Lavoro l’individuazione delle retribuzioni e dei relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo. Dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.

La circolare chiarisce anche che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della legge n. 289/2002 e nei relativi provvedimenti attuativi.

Per gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo art. 51 e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto in materia di responsabilità civile verso i terzi (dall’’art. 29, comma 4, del d.lgs. n. 36/2021).