Conversione in legge del Milleproroghe: novità su lavoro agile e antincendio

Con la legge n. 14 del 24 febbraio 2023 è stato convertito il c.d. decreto Milleproroghe (decreto-legge n. 198/2022).

In sede di conversione sono state inserite importanti novità in tema di lavoro agile.

Precisamente, è stato prorogato al 30 giugno 2023 il diritto per i c.d. soggetti fragili allo svolgimento in modalità agile della prestazione lavorativa.

Pertanto, fino a tale data, per i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato, affetti da specifiche patologie e condizioni, il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna riduzione della retribuzione in godimento. Resta   ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

La previsione rinvia ad un decreto il compito di individuare le specifiche patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali un lavoratore può essere definito soggetto fragile (decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022).

La legge n. 14/2023 ha altresì prorogato al 31 giugno 2023, per i genitori lavoratori dipendenti solo del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto fino al 30 giugno 2023, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori del settore privato maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Nelle ipotesi sopra previste la prestazione lavorativa può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

In sede di conversione del c.d. decreto Milleproroghe sono stati prorogati ulteriormente i termini di adeguamento alla normativa antincendio per:

  • gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
  • le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e i rifugi alpini;
  • le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal   decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute al contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima.