Chiarimenti sui contratti da applicare dopo l’emanazione del nuovo Codice degli appalti pubbli

In risposta ad una istanza inoltrata dall’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (ANISA), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha diramato la nota n. 687 del 19 aprile 2023, con chiarimenti sui contratti da applicare dopo l’emanazione del nuovo Codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 36/2023).
Precisamente, l’ANISA ha chiesto all’INL di specificare che i CCNL comparativamente più rappresentativi applicabili dalle aziende e, quindi al personale impiegato nell’ambito dei servizi inerenti le attività di sorveglianza antincendio, in ragione delle peculiarità dell’attività stessa, sono esclusivamente il CCNL “Sorveglianza Antincendio” e, soprattutto per ciò che concerne l’ambito portuale, il CCNL “Guardie ai Fuochi”.
Nel rispondere all’istanza, l’Ispettorato ha prima richiamato quanto disposto dal nuovo Codice degli appalti (art. 11 d.lgs. n. 36/2023), e cioè che:
• al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;
• gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente;
• le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
Alla luce delle disposizioni richiamate, l’INL ha chiarito che le imprese, che impiegano personale nell’ambito di appalti pubblici e concessioni, devono applicare il contratto collettivo stipulato dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. Alternativamente, devono essere applicate le medesime tutele normative ed economiche oggetto della dichiarazione di equivalenza e delle verifiche di cui rispettivamente al comma 4 dell’art. 11 e all’art. 110 del nuovo codice degli appalti (d.lgs. n. 36/2023).