Nella G.U. n. 204 del 1° settembre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 119 del 10 luglio 2023, con il quale è stato adottato il Regolamento con le condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata dei rifiuti, previsto dal decreto Testo Unico Ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152).
Nello specifico, le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento:
- i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
- i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
- pile, batterie e accumulatori;
- pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
- i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
- i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
- i veicoli fuori uso;
- i rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonchè i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici.
Il Regolamento contiene due allegati:
- l’Allegato 1 recante le caratteristiche e dotazioni tecniche di un centro di preparazione per il riutilizzo;
- l’Allegato 2 con il modello per la comunicazione di inizio di attività di preparazione per il riutilizzo.