Q&A “Decreto-lavoro”: OPALS risponde

Nel corso del webinar “Le novità del “decreto-lavoro”: salute, sicurezza e tutela dei rapporti di lavoro“, tenuto dall’OPALS – Osservatorio Permanente su Ambiente, Lavoro e Sicurezza il 29 maggio 2023 dalle 16.30 alle 18.30, sono emerse molte domande e curiosità dagli oltre 300 partecipanti. Orgogliosi dell’interesse suscitato, e ringraziando per le molteplici richieste arrivate, ecco di seguito un estratto contenente alcuni dei più interessanti quesiti.

ll decreto Lavoro è già in vigore?

Il c.d. decreto Lavoro (decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023) è entrato in vigore il 5 maggio 2023, cioè il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (GU).
Tuttavia, affinché il provvedimento non perda efficacia sin dall’inizio, è necessario che sia convertito in legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella GU.

I corsi di formazione e/o di aggiornamento possono essere erogati internamente se all’interno all’azienda sono presenti formatori come da Accordo Stato Regioni?

I requisiti che devono essere in possesso dei formatori/docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono individuati dal decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2013.
I formatori con tali requisiti potranno erogare anche corsi di formazione e/o di aggiornamento per le figure del sistema prevenzionistico dell’azienda in cui esplicano un’attività lavorativa.
Si rileva che i requisiti dei docenti sono stati oggetto di un’importante novità, introdotta con l’Accordo del 7 luglio 2016. Infatti, dalla lettura del documento (punti 3 e 12.1 e Allegato VI), emerge che è stato esteso l’obbligo del possesso dei requisiti del decreto ministeriale 6 marzo 2013 ai docenti di tutti i corsi di formazione in materie di salute e sicurezza sul lavoro, con esclusione dei corsi di Primo Soccorso (in cui il docente deve essere un medico) e Prevenzione Incendi.
Sono stati esonerati dal possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 6 marzo 2013 solo i datori di Lavoro per lo svolgimento della formazione esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, purché in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs.81/2008).

Seguirà un nuovo Accordo Stato Regioni sulla disciplina della formazione?

Si! Infatti, il c.d. decreto Fiscale (d.l. n. 146/2021 convertito dalla legge n. 215/2021) ha previsto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano debba adottare un accordo con il quale accorpare, rivisitare e modificare gli accordi attuativi in materia di formazione. Tale adozione doveva avvenire entro il 30 giugno 2022. Si tratta quindi di un percorso regolatorio ancora in itinere, non essendo ancora stato adottato il menzionato Accordo.

Premesso che l’art. 2 del d.lgs. n. 81/2008 considera ai fini della sicurezza anche il tirocinante studente, perché inserire una nuova valutazione nel DVR o una nuova sezione quando sono già presenti valutazioni? In caso di lavoratore minore ci saranno alcune mansioni che non potrà fare a priori ed è già specificato e valutato nel DVR, mentre nel caso di studenti maggiorenni, gli stessi possono essere inquadrati in una delle mansioni già presenti così come un lavoratore subordinato.

Facendo seguito a quanto emerso e condiviso nei mesi scorsi nel corso delle riunioni del Tavolo tecnico per la sicurezza sul lavoro istituito dal Ministero del Lavoro, con il decreto Lavoro il Legislatore ha voluto adottate misure volte a rafforzare la tutela prevenzionistica in ambito scolastico, attraverso interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
A tal fine, è stato espressamente previsto che le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza debbano integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con una apposita sezione, ove siano indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi deve altresì essere fornita all’istituzione scolastica e allegata alla Convenzione.
Tale previsione non ha apportato modifiche alla disciplina del Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro con specifico riferimento alla valutazione dei rischi, ma ha modificato la normativa sui Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO): è stato infatti inserito il comma 784-quater all’art. 1 della legge n. 145/2018.

È possibile avere il riferimento dell’articolo che dispone l’individuazione dei profili di rischio e delle misure preventive (con conseguente aggiornamento del DVR), in presenza di stagisti o studenti che effettuano alternanza scuola-lavoro?

L’obbligo per le imprese, iscritte nel registro nazionale per l’alternanza, d’integrare il DVR con un’apposita sezione, ove siano indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i DPI da adottare per gli studenti nei PCTO, è previsto dal comma 784-quater, articolo 1, della legge n. 145/2018 (inserito dall’articolo 17 comma 4 del decreto Lavoro).

In caso di non richiesta della vecchia cartella sanitaria da parte del medico competente o invio della stessa da parte del vecchio datore di lavoro, cosa succede al nuovo datore di lavoro?

Il decreto Lavoro ha introdotto l’obbligo, e non la mera possibilità, in capo al medico competente di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, del cui contenuto dovrà tenere conto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.
A tal riguardo, si ricorda che il medico competente ha anche l’obbligo (art. 25, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 81/2008) di consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. Inoltre, la disposizione prevede che l’originale della cartella sanitaria e di rischio vada conservata da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni.
Pertanto, il lavoratore è sempre in possesso della propria cartella sanitaria relativa ad un precedente rapporto di lavoro, o comunque può venirne in possesso.
In merito alla posizione del nuovo datore di lavoro, è opportuno ricordare che sullo stesso grava l’onere, penalmente sanzionato, di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (art. 18, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81/2008), che, ad oggi, deve essere formulato dal medico competente anche sulla base del contenuto della cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro.

Vi è sempre la possibilità di redigere il DVR entro i 90 giorni dall’inizio dell’attività? Anche dopo la Legge 215/2021, che impone di richiedere il DVR entro le ore 12 del giorno dopo?

La legge n. 215/2021 di conversione del c.d. decreto Fiscale (d.l. n. 146/2021) non ha apportato alcuna modifica alla disciplina della valutazione dei rischi. La previsione dell’eventuale esibizione da parte del datore di lavoro del documento di valutazione dei rischi (DVR) entro le ore 12:00 del giorno lavorativo successivo è, in caso di emissione, di un provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa da parte dell’autorità ispettiva competente.
Nello specifico, con riferimento alla mancata elaborazione del DVR – quale fattispecie di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale – qualora, in sede di accesso ispettivo, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, l’autorità ispettiva potrà adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo; termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione. Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all’annullamento dello stesso limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR, ferma restando la contestazione della relativa sanzione amministrativa.

Il riconoscimento INAIL per gli studenti in caso infortuni, esonera gli insegnanti da eventuali richieste di risarcimento?

Nel d.l. Lavoro (art. 18) ha trovato conferma la previsione, già annunciata nei mesi scorsi dal Governo, dell’estensione della tutela assicurativa INAIL (ex d.P.R. n. 1124/1965) agli studenti e al personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
Infatti, mentre per il personale docente negli anni scorsi sono stati fatti dei passi avanti per la tutela contro tutti i rischi lavorativi, compreso l’infortunio in itinere, sulla scorta della giurisprudenza e con i limiti di tale strumento, lo stesso percorso non è stato possibile per gli studenti che hanno continuato ad avere una tutela limitata. Circostanza che ha determinato in quasi tutte le scuole l’attivazione di polizze assicurative private, con oneri a carico delle famiglie.
Dunque, la modifica normativa prevista dal d.l. Lavoro, solo per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024, dovrebbe chiarire definitivamente la portata della tutela assicurativa INAIL per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, nonché superare la limitazione alla tutela degli alunni e studenti per le sole attività tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche.
Al riguardo, è opportuno chiarire che l’estensione della tutela INAIL non ha determinato alcuna modifica delle norme sulla responsabilità penale e civile. Responsabilità che continuano a dover essere rigorosamente accertate con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative INAIL.