Introdotta la dichiarazione ambientale contro la deforestazione

Il nuovo regolamento (UE) 2023/1115 ha introdotto, in capo agli operatori economici, l’obbligo di dichiarazione di dovuta diligenza allo scopo di immettere in commercio prodotti che non provengano da terreni deforestati. La dichiarazione, dovuta per alcuni prodotti specificati nel regolamento, deve attestare che tali prodotti non provengono da una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o di degrado forestale, dopo la data del 31 dicembre 2020 (c.d. prodotti «a deforestazione zero»).

Si tratta dei prodotti elencati nell’allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.

L’obbligo di dovuta diligenza si sostanza in una serie di azioni: la raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi di informazione (art. 9); le misure di valutazione del rischio (art. 10); e   le misure di attenuazione del rischio (art. 11). Si evidenzia in particolare che «l’operatore procede a una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati siano non conformi. L’operatore non immette sul mercato o esporta i prodotti interessati, salvo se la valutazione del rischio rivela un rischio nullo o trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi» (art. 10, par. 1).

La Commissione europea ha il compito di classificare i Paesi, o parti di Paesi, come a rischio alto, standard o basso. In base al livello di rischio, sono definite le procedure di due diligence applicabili.

Gli Stati membri dovranno inoltre prevedere sanzioni applicabili in caso di violazione del regolamento da parte di operatori e commercianti, che comprendono sanzioni pecuniarie, confisca dei prodotti, esclusione temporanea dalle procedure di appalto e divieto temporaneo di immissione sul mercato dei prodotti interessati (art. 25).